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All'Unione europea il governo delle emergenze sanitarie

Petizione al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 227 del TFUE, sull’ampliamento delle competenze dell'UE in materia di sanità pubblica, con particolare riguardo alla disciplina delle emergenze sanitarie, quali le pandemie.

 

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale COVID19 ha evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo dell'Unione europea anche in campo sanitario. Chiediamo di sostenere la nostra proposta, la costituzione di una forza di intervento sanitario rapido e di protezione civile dell'Unione europea per le emergenze sanitarie, occorrono nuove competenze, occorre superare i limiti degli Stati-nazione. La Costituzione italiana impone che la Repubblica tuteli «la salute come diritto fondamentale dell’individuo» (art. 32) e prevede che questa possa «in condizioni di parità con gli altri Stati» consentire a ''limitazioni di sovranità'' (art. 11).

 

Il testo della petizione

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce a quest’ultima, all’art. 168, solo alcuni compiti di supporto a politiche sanitarie pubbliche che restano esclusivamente nazionali anche nella «lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero». L’attuale Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha funzioni di prevenzione e coordinamento, senza adeguata autonoma capacità operativa nel contrasto all'emergenza. L’art. 196 prevede identicamente un’azione di mero supporto ad di protezione civile, pure in caso di «calamità naturali o provocate dall’uomo».

Noi sottoscrittori chiediamo che l’Italia si faccia promotrice, verso gli altri Stati membri dell’Unione europea, di un percorso che definisca la costituzione e l‘organizzazione di un organismo comune dell’Unione, dotato di poteri effettivi, volto a governare nella dimensione europea grandi emergenze sanitarie, pandemie e fenomeni corrispondenti.

Chiediamo che si proceda progressivamente secondo i seguenti, successivi,passaggi:

1. A Trattati istitutivi invariati: realizzare una «cooperazione rafforzata», almeno tra alcuni Stati membri. Le regole già presenti nei Trattati istitutivi dell’UE prevedono la possibilità che almeno 9 Stati membri instaurino fra loro, secondo le modalità degli artt. 20 ss. del Trattato sull’Unione europea (TUE) e 326 ss. del TFUE, una cooperazione maggiormente significativa e più efficace di quella ora prevista nel TFUE. Questa nuova forma di cooperazione dovrà indirizzarsi alla predisposizione di una “forza di intervento rapido” sia in campo sanitario, i “camici blu”, sia nel supporto di protezione civile europea. Essa dovrà essere adeguatamente e permanentemente formata ed equipaggiata, coadiuvata da un sistema unico di interoperabilità delle banche dati definendo criteri omogenei di codificazione e raccolta di informazioni, al fine di far immediatamente fronte ai bisogni dei cittadini europei che possano manifestarsi al concretizzarsi di una minaccia sanitaria. La forza di intervento sarà finanziata dagli Stati che aderiranno alla cooperazione rafforzata proposta.

2. A Trattati con modifica minima: stabilire in materia sanitaria una «competenza concorrente» fra UE e tutti gli Stati membri. Andrà realizzato un nuovo riparto di competenze fra gli Stati membri e l’UE passando, in materia di emergenza sanitaria, dall’attuale sistema meramente cooperativo tra Stati membri a un sistema di “competenze concorrenti” (art. 4 TFUE), dove, secondo il principio di sussidiarietà (art. 5.1 TUE), all’Unione spettino i compiti di costituzione, organizzazione, formazione e sperimentazione di una forza di intervento rapido e di regia, coordinamento e supporto operativo agli apparati nazionali e regionali in caso di emergenze transnazionali gravi e massicce.

3. A Trattati con modifiche innovative, di portata federale: istituire un comparto di «sanità europea». Gli Stati membri si doteranno di un comparto sanitario comune in capo all’Unione europea, con effettivi poteri di predisposizione, formazione e organizzazione di personale proprio, coordinato nella sua attività ordinaria con i sistemi sanitari regionali e nazionali, operativo nei grandi poli specialistici e di ricerca e con funzioni di consulenza sulla programmazione delle professioni sanitarie utili nelle emergenze. Il personale dovrà essere immediatamente attivabile con compiti straordinari in casi di epidemie virali o batteriche o altre emergenze sanitarie, anche con funzione di coordinamento e finanziamento nella ricerca e produzione di farmaci e vaccini. Il comparto sanitario europeo sarà dotato di un proprio budget e di potere di allocazione dei finanziamenti, della relativa competenza impositiva, di capacità produttiva propria di attrezzature e materiale sanitario in partenariato con imprese private. Il comparto dovrà esercitare poteri che consentano, in caso di emergenza sanitaria, il miglior riparto di compiti tra piano locale-regionale, nazionale ed europeo. Nel momento in cui sarà realizzato un organico sistema fiscale comune - che fortemente auspichiamo - uno specifico tributo europeo dovrà finanziare il comparto.

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